Le mie aree di attività

Il diritto penale del lavoro mira a garantire la sicurezza, la libertà e la dignità del prestatore di lavoro, corroborando il sistema di protezione approntato dal diritto del lavoro a tutela di interessi riconducibili al contraente debole del rapporto lavorativo. Benché compressa da periodici interventi di depenalizzazione, la tutela penale interessa soprattutto le materie della sicurezza dei luoghi di lavoro e della previdenza sociale ed è sempre più orientata a contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro connesso all’immigrazione clandestina.
Lo Studio si è sempre occupato della tutela penale del lavoro, acquisendo una notevole esperienza nella difesa e assistenza di tutti i reati dettati in materia di legislazione penale attinente il bene giuridico dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

I reati contro la pubblica amministrazione si dividono in due species, ovverosia i reati dei pubblici agenti contro la p.a. ed i reati dei privati contro la p.a. Hanno ricevuto una prima generale riforma nel 1990, che ha “abolito” il peculato per distrazione e l’interesse privato in atti d’ufficio, ma ha anche inciso sull’abuso d’ufficio e sull’omissione di atti d’ufficio. Altra importante riforma è stata quella relativa alle qualifiche soggettive. Nel 1997 è stato riformato funditus di nuovo il delitto di abuso d’ufficio. Fra i delitti dei privati contro la P.A. va menzionato soprattutto l’oltraggio, che in un primo tempo era stato abolito, per essere poi reintegrato nel codice penale, seppure in particolare con l’utilizzazione di un meccanismo risarcitorio e con la previsione dell’exceptio veritatis. Da ultimo, anche l’attuale Governo Monti, si sta impegnando per introdurre una nuova riforma dei reati dei p.u. contro la p.a. che ha già ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati

Il Diritto Ambientale (o Diritto dell’Ambiente) è una branca del Diritto che si occupa della tutela e salvaguardia dell’ambiente. Si manifesta su tre livelli: a livello sovranazionale, a livello nazionale e a livello regionale.

La disciplina penale in materia ambientale, prevista sia dal codice penale che dalla normativa speciale di settore, è posta a tutela della funzione sociale di protezione delle risorse e di protezione ambientale. La tutela di tali beni è apportata in via preventiva tramite la formulazione di reati di presunto pericolo che vanno a rafforzare i precetti collocati nella normativa extrapenale.

Il diritto ambientale italiano nella sua forma attuale si può ritenere abbia sostanzialmente origine negli anni ’80 e, pertanto, è da ritenersi una branca del diritto piuttosto recente.

Nella sua evoluzione è poi giunto al Testo Unico Ambientale (o, ancor più impropriamente, “Codice dell’ambiente”) si intende il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore nel suo testo storico il 29 aprile di quell’anno, il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale.

Il diritto penale tributario è l’ambito del diritto penale che si occupa di sanzionare penalmente la violazione di norme fiscali, ritenute di tale importanza da necessitare una sanzione penale e non semplicemente di natura amministrativa. Le norme principali che riguardano il diritto penale tributario sono contenute nel d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, oggetto, periodicamente, di particolari novità che – soprattutto in periodo di crisi – inducono il legislatore a disegnare nuove ipotesi di reato, o ad inasprire le pene, ovvero ad incidere sugli aspetti processuali legati alle fattispecie penali-tributarie; le fattispecie più importanti riguardano ovviamente la repressione dell’evasione fiscale. 

Le sanzioni penali tributarie, oltre a quelle di tipo detentivo, hanno anche contenuto patrimoniale, poiché – soprattutto dopo le modifiche introdotte con d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito in legge con modifiche dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157) – è stata contemplata la confisca, anche per valore equivalente, del profitto derivante dal reato fiscale commesso.
La riforma del 2019 ha inoltre innalzato le cornici edittali delle principali fattispecie penal-tributarie e diminuito le soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa o degli elementi attivi sottratti all’imposizione. Particolarmente rilevante è poi l’estensione della responsabilità per alcuni reati tributari anche alle società ai sensi del d.lgs. 231/2001: le persone giuridiche potranno quindi essere assoggettate a sanzioni pecuniarie (se non addirittura interdittive) in seguito alla commissione di reati tributari da parte dei loro soggetti apicali in virtù del nuovo art. 25 quinquiesdecies. Nel 2020 – nell’ambito della lotta contro le frodi finanziarie nell’Unione Europea – è stato inoltre approvato il decreto attuativo della c.d. Direttiva PIF (d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75), che ha ulteriormente innovato la materia del diritto penale tributario.

Il diritto penale fallimentare è una branca del diritto penale d’impresa e disciplina tutte le fattispecie criminose contenute nel titolo VI del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).

Il diritto penale fallimentare disciplina tutte le distorsioni che vengono a verificarsi nell’ambito della crisi d’impresa e mira a punire le condotte ed i comportamenti commessi dell’imprenditore (prima o dopo la dichiarazione di fallimento) in danno dei creditori sociali.

La disciplina fallimentare è stata riformata dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che ha introdotto il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, destinato a sostituire definitivamente la legge fallimentare.

​I reati fallimentari puniscono le condotte poste in essere dall’imprenditore insolvente in danno dei creditori in presenza di una procedura concorsuale.

I reati fallimentari rientrano nella responsabilità penale dell’imprenditore, ma a differenza dei reati tributari mirano a tutelare un diverso bene giuridico rappresentato dal diritto di garanzia che i creditori legittimamente vantano sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito.

In altri termini, i reati fallimentari puntano a salvaguardare il patrimonio dell’impresa e quindi la sua consistenza patrimoniale al fine di rendere possibile una equa distribuzione tra i diversi creditori sociali.

L’obiettivo dei reati fallimentari è quindi proteggere e tutelare i creditori da attività illecite e fraudolente dell’imprenditore poste in essere nel corso di una procedura concorsuale.

ll Dlgs. n. 231 dell’8 giugno 2001: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti. Ciò significa che l’ente può essere chiamato a rispondere di taluni reati commessi a suo profitto o vantaggio dai dirigenti o dalle persone sottoposte alla loro vigilanza. Tale disciplina: si applica agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche se prive di personalità giuridica; non si applica invece allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e a quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Le sanzioni previste sono di tipo pecuniario e interdittivo. La condanna può essere emessa indipendentemente dall’identificazione o imputabilità della persona fisica che ha commesso il reato e anche quando il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia.

L’art. 6 del Dlgs. 231/2001 prevede come condizione esimente della responsabilità, l’adozione ed efficace attuazione da parte dell’ente di modelli di organizzazione e gestione, idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

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